Smart working e lavoratore fragile: il diniego può integrare condotta discriminatoria
Con sentenza 7 gennaio 2026, il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione lavoro, ha affermato che la mancata concessione del lavoro agile a una lavoratrice fragile, sin dal momento in cui il datore di lavoro era a conoscenza della relativa condizione, può integrare una condotta discriminatoria e fonte di risarcimento del danno.
Il giudice ha valorizzato il dovere datoriale di adottare misure organizzative idonee a tutelare la salute del lavoratore, richiamando il quadro normativo in materia di fragilità e sicurezza sul lavoro, nonché la funzione del lavoro agile quale misura di protezione prioritaria ove compatibile con le mansioni svolte.
La pronuncia è rilevante perché ribadisce che il potere organizzativo dell’impresa incontra un limite stringente quando la prestazione può essere resa da remoto senza sacrificare le esigenze produttive.
A cura di Avv. Ferdinando Cuda