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18set 2026

Fideiussioni ABI: le Sezioni Unite chiariscono i limiti della nullità antitrust

Con la sentenza 28 agosto 2026, n. 24825, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tornano sul tema delle fideiussioni bancarie contenenti le clausole dello schema ABI già censurate dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005.
La Corte chiarisce che la riproduzione delle clausole ABI non determina automaticamente la nullità della fideiussione quando questa sia stata stipulata al di fuori del periodo oggetto dell’accertamento della Banca d’Italia (vale a dire il triennio 2002 - 2005) o abbia natura specifica anziché omnibus. In tali ipotesi, il provvedimento dell’Autorità costituisce un elemento di prova, ma non è da solo sufficiente: spetta al giudice di merito accertare concretamente il collegamento tra il contratto e l’intesa anticoncorrenziale.
Di particolare rilievo è anche il chiarimento sull’art. 1957 c.c.: qualora la fideiussione contenga una clausola di pagamento “a prima richiesta”, il creditore può evitare la decadenza anche mediante una tempestiva richiesta stragiudiziale al garante, nonostante l’eventuale nullità della distinta clausola di deroga ai termini previsti dalla norma.
La pronuncia, pertanto, sposta il baricentro del contenzioso dalle mere caratteristiche formali della fideiussione alla concreta ricostruzione dell’intesa anticoncorrenziale e del quadro probatorio del singolo rapporto, con importanti conseguenze anche per i giudizi attualmente pendenti.
A cura dell'Avv. Ferdinando Cuda

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